Funzioni

La funzione del pubblico ministero, cioè del Procuratore e dei sostituti, i magistrati requirenti, è precisamente:

  1. Sorveglianza sull’osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia
    Nell’ordinamento statale il pubblico ministero ha il compito di assicurare il rispetto della legalità. Tutte le attività, sia in materia civile sia in materia penale, sono finalizzate all’applicazione corretta della legge. Ciò avviene anche al di fuori dell’ambito della giurisidizione in senso stretto esprimendo il proprio parere e operando un controllo di legalità su numerosi atti estranei all’attività processuale vera e propria come, ad es., in materia di stato civile, laddove alcuni atti di particolare importanza vengono sottoposti al c.d. visto del p.m..
  2. Tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci
    Il p.m. può avviare alcuni giudizi civili nell’interesse generale della collettività e, più in generale, può intervenire in ogni causa nella quale si ravvisi un pubblico interesse (art. 70, 3° comma c.p.c.), come la possibilità di avviare l’azione di responsabilità ex art. 2409 c.c. nei confronti di amministratori e sindaci delle società sospettati di avere commesso gravi irregolarità iniziare procedure per la dichiarazione di fallimento o per l’annullamento delle delibere degli organi costitutivi della persone giuridiche.
    Promuove, inoltre, i giudizi di interdizione ed inabilitazione, quando non venga presentato ricorso dai familiari dell’infermo o quando lo ritenga opportuno o ne venga richiesto per legge, per tutelare le persone che, a causa della loro infermità mentale, non sono in grado di tutelare adeguatamente i propri interessi.
  3. Repressione dei reati
    La funzione principale rimane quella di repressione dei reati. Il pubblico ministero riceve le c.d. notizie di reato, cioè tutti quegli atti (querele, denunce, ecc.) nei quali si porta a conoscenza della procura che è stato commesso un fatto proibito dalla legge penale. Di norma l’attività inizia con la ricezione delle C.N.R. (comunicazione delle notizie di reato) da parte della polizia giudiziaria e svolge, personalmente e coordinando anche con delega la polizia giudiziaria, le indagini preliminari, cioè tutte le attività per gli accertare l’esistenza di reati, gli autori degli stessi e ad acquisire le prove per un eventuale processo. La durata di tale attività, limitata per legge (in linea generale: 6 mesi e un ano per i reati più gravi), consiste, tra l’altro, nell’assunzione di dichiarazioni di testimoni, nell’effettuazione di perquisizioni, intercettazioni telefoniche, consulenze tecniche, ecc. Il pubblico ministero è titolare delle indagini che esegue principalmente coordinando la polizia giudiziaria e con attività propria. Non ha completa autonomia. Infatti per atti limitativi della liberta (es. misure cautelari, intercettazioni) deve fare richieste o richiedere convalide al Giudice per le indagini preliminari. In tale fase il p.m. può richiedere l’applicazione di misure cautelari al giudice per le indagini preliminari se vi sono gravi indizi di colpevolezza e rispetto a cui sussistono il pericolo di fuga o di inquinamento delle prove . Le misure cautelari che possono essere applicate sono la custodia in carcere, gli arresti domiciliari e altre meno restrittive della libertà. Concluse le indagini il p.m. può chiedere l’archiviazione, se ritiene non esista reato, non sia stato individuato l’autore o non vi siano elementi sufficienti per un giudizio in base agli elementi acquisiti nelle indagini. Alla conclusione delle indagini il P.M. deposita gli atti in modo che le parti processuali possano fare le loro osservazioni con memorie prima che lo stesso P.M. decida di esercitare l’azione penale. Nel caso in cui ritenga vi siano prove di responsabilità sufficienti per un giudizio esercita l’azione penale a carico di una persona, che assumerà il ruolo di imputato. Nel processo avrà il compito di sostenere l’accusa, cioè di dimostrare, con le prove acquisite in sede di indagine, la colpevolezza dell’indagato che assume la qualifica di imputato con l’esercizio dell’azione penale. Se, nel contradditorio con la difesa, a conclusione del processo ritiene sia stata raggiunta la prova della colpevolezza, chiederà la condanna dell’imputato quantificando la pena da attribuire allo stesso con la sentenza di condanna. Se tale sentenza non viene ritenuta equa il P.M. potrà proporre appello. In ogni caso l’attività del p.m. è finalizzata non alla condanna dell’indagato o dell’imputato ma all’accertamento della verità e deve ricercare e valutare tutti gli elementi di prova a favore dello stesso indagato o imputato. Il p.m. promuove ed esegue anche misure di sicurezza e misure di prevenzione nei confronti di soggetti per i quali sia accertata la pericolosità sociale. Tale richiesta può essere formulata autonomamente dal Questore del luogo.
  4. Esecuzione dei giudicati
    Il p.m. promuove l’esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale, una volta divenute irrevocabili così come dei procedimenti civili da lui promossi.